Se la tua azienda ha messo in produzione un chatbot, un assistente o un generatore di contenuti costruito su un modello altrui, il 2 dicembre 2026 ti riguarda probabilmente più di quanto pensi. In quella data finisce il periodo transitorio per la marcatura dei contenuti dell'art. 50(2) dell'AI Act (Regolamento UE 2024/1689) e si applicano due nuovi divieti introdotti dal Regolamento UE 2026/1744, il Digital Omnibus.
Non è una proroga che riguarda solo i grandi fornitori di modelli: l'obbligo segue il sistema, non il modello.
Cosa scatta il 2 dicembre 2026
| Novità | Per chi | Sanzione massima |
|---|---|---|
| Marcatura e rilevabilità degli output (art. 50(2)) | Fornitori di sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 | 15 milioni di euro o 3% del fatturato mondiale annuo |
| Divieto di generare materiale intimo non consensuale e materiale pedopornografico (art. 5) | Fornitori e deployer, con i limiti visti sotto | 35 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale annuo |
Per PMI e start-up vale l'importo più basso tra cifra fissa e percentuale (art. 99(6) dell'AI Act). In Italia la vigilanza spetta in linea generale all'ACN, secondo il D.Lgs. 179/2026.
Tre cose il 2 dicembre non cambia:
- Gli altri obblighi dell'art. 50, come l'avviso che si sta parlando con un'IA e la dichiarazione dei deepfake, si applicano dal 2 agosto 2026, anche ai sistemi già esistenti.
- Un sistema immesso sul mercato dal 2 agosto 2026 non ha alcun periodo transitorio.
- I sistemi ad alto rischio restano su un altro calendario: 2 dicembre 2027 e 2 agosto 2028.
Sei tu il fornitore? Il test per chi usa un LLM
L'art. 50 riguarda i sistemi di IA, non i modelli. Secondo l'art. 3(3), è fornitore chi sviluppa un sistema, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio. Usare l'API di un modello altrui non ti toglie questo ruolo.
| Caso | Ruolo probabile | Marcatura (art. 50(2)) |
|---|---|---|
| Usi un assistente commerciale così com'è, per il lavoro interno | Deployer | A carico del fornitore dell'assistente |
| Vendi un'app con il tuo marchio che genera testi o immagini tramite API | Fornitore del sistema | A carico tuo |
| Metti sul sito un assistente costruito da te su un LLM | Fornitore e deployer | A carico tuo |
| Hai un generatore interno, riservato a un perimetro chiuso | Fornitore, se lo metti in servizio con il tuo nome | Da valutare: vedi le eccezioni sotto |
Puoi affidarti alla marcatura del fornitore del modello o a uno strumento di terzi, ma esternalizzare la tecnologia non esternalizza l'obbligo: devi verificare la soluzione ed essere in grado di dimostrare che è adeguata.
Cosa significa marcare davvero
L'art. 50(2) chiede due cose: output marcati in formato leggibile da macchina e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. Le soluzioni devono essere efficaci, interoperabili, robuste e affidabili, nei limiti di quanto è tecnicamente possibile. Le linee guida della Commissione del 20 luglio 2026 non sono vincolanti, ma sono il riferimento atteso per le autorità nazionali. Precisano che il costo può pesare nella valutazione di proporzionalità, ma da solo non esonera.
Il Codice di buone pratiche, volontario e giudicato adeguato da Commissione e Comitato per l'IA, indica come farlo in concreto:
- Immagini, audio, video e testo in un file (PDF, Word, HTML): metadati firmati più una filigrana impercettibile.
- Testo libero (per esempio la risposta di una chat): una filigrana impercettibile, perché i metadati non sono praticabili. Per i testi molto brevi il Codice non la richiede.
- Rilevamento: uno strumento che permetta di verificare l'origine del contenuto, con risultati comprensibili.
Una scritta visibile «creato con l'IA» non soddisfa l'art. 50(2). E vale anche il contrario: la marcatura tecnica del fornitore non basta a chi pubblica un deepfake, che deve dichiararlo in modo visibile secondo l'art. 50(4).
Chi firma il Codice (circa 190 organizzazioni a fine luglio 2026) non ottiene un'immunità, ma ha una via più semplice per dimostrare la conformità. Chi non lo firma deve dimostrare l'adeguatezza con altri mezzi e, avverte la Commissione, può ricevere più richieste di informazioni.
Quando la marcatura non serve
Le esclusioni sono precise, e vanno documentate se le invochi:
- Editing standard: correzione di grammatica e ortografia, cambio di formato. Le linee guida vi includono la traduzione. Riassunti e riscritture sostanziali restano invece da marcare.
- Output fuori ambito: codice sorgente, file di configurazione, output molto brevi come singole parole o etichette, comunicazioni tra macchine.
- Agenti di IA: passaggi intermedi e output non destinati a persone. L'obbligo può valere per ciò che l'utente vede.
- Usi B2B chiusi: le linee guida ammettono un alleggerimento per usi interni o industriali solo con un perimetro controllato, nessuna circolazione esterna e salvaguardie contro gli abusi prevedibili. Non vale per sistemi pubblici o rivolti ai consumatori. Un chatbot interno non è quindi escluso solo perché è interno.
I due nuovi divieti: chi deve preoccuparsi
Dal 2 dicembre 2026 l'art. 5 vieta i sistemi che generano o manipolano:
- immagini, video o audio realistici delle parti intime di una persona identificabile, o che la ritraggono in attività sessualmente esplicite, senza il suo consenso libero, specifico, informato, inequivocabile ed esplicito;
- materiale pedopornografico.
La posizione dei due ruoli è diversa:
- Fornitore: risponde se quella è la finalità prevista, oppure se il risultato è ragionevolmente prevedibile e riproducibile senza modifiche sostanziali e il sistema non ha misure tecniche adeguate. Riguarda quindi anche chi offre generazione o modifica di immagini per scopi del tutto leciti, ma senza filtri.
- Deployer: risponde solo se usa il sistema con quello scopo.
Non rientrano nel divieto, per esempio, le prove virtuali di abbigliamento senza parti intime esposte o con il consenso della persona, e le modifiche che non aumentano l'esposizione, come correggere contrasto o sfondo. Il divieto non esclude il processo penale: in Italia resta anche l'art. 612-quater del codice penale sui deepfake.
Checklist per le prossime settimane
- Elenca i sistemi generativi che offri o usi, con la data di immissione sul mercato: prima o dopo il 2 agosto 2026?
- Assegna il ruolo a ciascuno: marchio tuo o altrui, mercato esterno o uso interno.
- Chiedi per iscritto al fornitore del modello cosa marca, con quale tecnica, se il segno sopravvive alla tua pipeline e quale strumento di rilevamento offre.
- Controlla la pipeline: compressione, conversione e post-elaborazione possono cancellare metadati e filigrane.
- Decidi il percorso: firmare il Codice o documentare una soluzione alternativa.
- Metti a verbale le esclusioni che invochi e perché si applicano.
- Prova le protezioni se il sistema tratta immagini, video o audio: filtri su input e output, rifiuto delle richieste vietate, rilevamento degli abusi.
Da dove partire
La domanda più utile è anche la più semplice: su quali sistemi sei fornitore senza saperlo? Un gap assessment indipendente mirato sull'art. 50 e sull'art. 5 chiarisce ruoli, lacune tecniche e prove da conservare, e ti dice cosa chiudere prima del 2 dicembre.