Dal 30 settembre 2026 in Italia cambia cosa succede quando un sistema di intelligenza artificiale causa un danno. Il Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, introduce un nuovo reato per chi trascura la sicurezza dei sistemi ad alto rischio, estende la responsabilità 231 dell'ente e dà a chi subisce un danno strumenti processuali che ribaltano l'onere della prova. Per le imprese, la domanda non è più «siamo conformi?», ma «siamo in grado di dimostrarlo in giudizio?».
Cos'è il D.Lgs. 160/2026 e da quando si applica
Il decreto attua la delega dell'art. 24 della Legge 23 settembre 2025, n. 132 (la legge italiana sull'IA) e adegua l'ordinamento nazionale al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) su due fronti: l'uso dell'IA da parte delle Forze di polizia (Titolo I) e la responsabilità civile e penale (Titolo II). È il secondo di questi due titoli a interessare le imprese.
Il Consiglio dei ministri lo ha approvato in via preliminare il 10 giugno 2026 e in via definitiva il 4 agosto 2026, dopo i pareri del Garante privacy, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari. Nella stessa seduta è stato approvato anche il decreto gemello su autorità nazionali (AgID e ACN), vigilanza del mercato, sanzioni e spazi di sperimentazione: nel momento in cui scriviamo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il termine della delega scade il 10 ottobre 2026.
Il nuovo reato: art. 437-bis del codice penale
L'art. 12 del decreto inserisce nel codice penale l'art. 437-bis («Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi»). In sintesi:
| Condotta | Pena (pericolo per vita o incolumità) | Pena (pericolo per la sicurezza dello Stato) |
|---|---|---|
| Omettere le misure tecniche di sicurezza previste per progettazione, addestramento, produzione o immissione sul mercato di sistemi ad alto rischio, oppure omettere le misure di sorveglianza umana | reclusione da 1 a 5 anni | reclusione da 2 a 8 anni |
| Alterare sistemi di IA ad alto rischio (fuori dai casi precedenti) | reclusione da 2 a 6 anni | reclusione da 3 a 10 anni |
Tre dettagli contano per chi fa impresa:
- È un reato di pericolo: non serve che il danno si sia verificato, basta che dall'omissione derivi un pericolo per la vita o l'incolumità.
- Se il fatto del primo comma è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto: la fattispecie non riguarda solo chi agisce con dolo.
- L'utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che omette intenzionalmente le misure di sorveglianza umana risponde con le stesse pene del primo comma. Il deployer, quindi, è espressamente nel perimetro.
La norma si riferisce ai sistemi ad alto rischio come definiti dall'art. 6 e dall'Allegato III dell'AI Act. Il testo non rinvia alle date di applicazione degli obblighi per l'alto rischio (2 dicembre 2027 per l'Allegato III dopo il Digital Omnibus): come le due cose si coordineranno lo chiariranno prassi e dottrina. In termini prudenziali, chi progetta o usa un sistema ad alto rischio dovrebbe considerarla operativa dal 30 settembre.
La responsabilità dell'ente: nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001
L'art. 15 del decreto aggiunge al catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il nuovo art. 25-vicies («Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale»):
- per l'art. 437-bis c.p.: sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote;
- per l'art. 612-quater c.p. (illecita diffusione di contenuti generati o alterati con IA, i cosiddetti deepfake, introdotto dalla L. 132/2025): da 200 a 700 quote;
- in entrambi i casi, le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, lettere da b) a e): sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Poiché il valore di una quota va da 258 a 1.549 euro, la sola sanzione pecuniaria per il 437-bis può arrivare a poco più di 1,5 milioni di euro. Per gli enti dotati di modello 231, l'IA entra a pieno titolo nella mappatura dei rischi-reato.
Sul fronte civile: prove, nesso di causalità e assicurazione
Il Capo II del Titolo II (artt. 16-20) non crea una nuova responsabilità «da IA», ma attrezza chi subisce un danno con strumenti processuali che ne alleggeriscono la prova. Restano ferme le tutele dell'art. 82 del GDPR e la disciplina sui prodotti difettosi.
Accesso alle prove (art. 17)
In qualsiasi azione di risarcimento — contrattuale o extracontrattuale — per un danno causato nell'utilizzo di un sistema di IA, il giudice può ordinare alla controparte (o a un terzo) di esibire gli elementi di prova sul funzionamento del sistema, se chi agisce rende verosimile la fondatezza della domanda. L'elenco è preciso e coincide con la documentazione dell'AI Act:
- i registri (log) di cui all'art. 12 del Regolamento;
- la documentazione del sistema di gestione dei rischi (art. 9);
- le informazioni pertinenti della documentazione tecnica (art. 11);
- parametri e modalità della supervisione umana (art. 14).
L'ordine è limitato al necessario e tutela i segreti commerciali. Ma se la parte non adempie senza giustificato motivo, il giudice può trarne argomenti di prova e, quando mancano proprio i documenti dell'elenco, ritiene ammessi i fatti allegati dal danneggiato. Il terzo che non collabora paga da 1.500 a 10.000 euro.
Presunzione del nesso di causalità (art. 18)
Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi del Regolamento UE 2024/1689, il nesso di causalità tra violazione e danno è presunto, salvo prova contraria. Vale per gli obblighi già applicabili: alfabetizzazione (art. 4), pratiche vietate (art. 5), trasparenza di chatbot e contenuti generati (art. 50, dal 2 agosto 2026), obblighi sui modelli di uso generale; e varrà per l'alto rischio quando scatteranno i relativi obblighi.
La conformità non è uno scudo (art. 19)
La conformità del sistema agli obblighi del Regolamento, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità. È una difesa robusta — soprattutto per vincere la presunzione dell'art. 18 — ma non un'immunità.
Azione diretta contro l'assicuratore (art. 20)
Prima di fare causa, il danneggiato può chiedere all'impresa se è coperta da una polizza di responsabilità civile per quel danno: l'impresa deve rispondere entro trenta giorni indicando estremi del contratto e assicuratore, altrimenti il giudice può trarne argomenti di prova. Il danneggiato può poi agire direttamente contro l'assicurazione, nei limiti del massimale. Per il consumatore vale il foro della propria residenza.
Cosa fare adesso: la checklist
- Inventario e classificazione. Sapere quali sistemi sono ad alto rischio è il presupposto di tutto: 437-bis e presunzione del nesso causale colpiscono lì.
- Documentazione come difesa. Registri, gestione dei rischi, documentazione tecnica e tracce della supervisione umana sono esattamente ciò che il giudice ordinerà di esibire. Se siete deployer, pretendetele dal fornitore per contratto.
- Sorveglianza umana reale. Persone designate, formate, con poteri di intervento e registrazione degli interventi: l'omissione intenzionale è reato anche per chi usa il sistema.
- Aggiornamento del modello 231. Mappatura dei rischi-reato legati all'IA, protocolli, flussi verso l'Organismo di vigilanza, formazione documentata.
- Verifica assicurativa. Controllare se le polizze in essere coprono i danni da IA e organizzarsi per rispondere in trenta giorni alla richiesta dell'art. 20.
- Contratti con i fornitori. Clausole su accesso alla documentazione, cooperazione in giudizio e manleve.
Da dove partire
Il decreto trasforma la documentazione di conformità da adempimento a prova. Il punto di partenza è una verifica onesta: quali sistemi usiamo, come sono classificati, quali documenti esistono davvero e chi supervisiona cosa. Un gap assessment indipendente individua i vuoti — un registro che non c'è, una supervisione solo sulla carta, un fornitore che non consegna la documentazione tecnica — prima che a chiederli sia un giudice.