Marketing, uffici tecnici e agenzie producono ogni giorno testi, immagini e codice con l'IA generativa. Le domande che arrivano a noi sono sempre due: quel contenuto è nostro? e rischiamo di pubblicare qualcosa che appartiene ad altri? La risposta breve: è vostro solo se c'è un vero lavoro creativo umano, e il rischio di violare diritti altrui esiste, va gestito prima della pubblicazione.
Chi è l'autore di un contenuto fatto con l'IA
Dal 10 ottobre 2025 la risposta è scritta nella legge. L'art. 25 della Legge 23 settembre 2025, n. 132 ha riformulato l'art. 1 della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941): sono protette le opere dell'ingegno umano di carattere creativo, anche quando create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituiscano il risultato del lavoro intellettuale dell'autore.
Due conseguenze:
- l'IA non è autore: un output non diventa "opera" solo perché è originale o di buona qualità;
- lo strumento non esclude la tutela: usare l'IA non fa perdere i diritti, se la persona ha davvero guidato e plasmato il risultato.
Era già l'impostazione della Cassazione: con l'ordinanza n. 1107 del 2023 (il caso del fiore digitale usato da RAI per la scenografia di Sanremo) la Corte ha affermato che l'uso di un software non esclude di per sé la tutela, ma richiede una verifica rigorosa del grado di creatività dell'apporto umano.
Cosa significa in pratica per un'impresa
La soglia non è fissata in un numero di interventi: si valuta caso per caso. Una mappa ragionevole del rischio:
| Scenario | Tutela del diritto d'autore |
|---|---|
| Immagine o testo generato con un prompt e pubblicato senza modifiche | Molto incerta: difficile dimostrare un lavoro intellettuale dell'autore |
| Output usato come bozza e poi riscritto, selezionato e composto da una persona | Probabile sulla parte frutto del lavoro umano |
| Opera progettata da una persona (struttura, scelte, stile) con l'IA come strumento esecutivo | Più solida, se il processo è documentato |
Il punto critico è il logo o l'asset di brand generato al volo: se manca un contributo creativo umano, sarà difficile rivendicarne l'esclusiva contro chi lo imita. Per gli elementi distintivi conviene un lavoro di design vero (e, dove serve, la registrazione come marchio, che segue regole proprie).
Il rischio opposto: l'output che copia
Un modello può restituire brani, testi o immagini molto vicini a opere protette. L'11 novembre 2025 il Tribunale di Monaco di Baviera (caso GEMA contro OpenAI) ha ritenuto che la memorizzazione di testi di canzoni nel modello e la loro restituzione su richiesta dell'utente costituiscano atti di riproduzione, attribuendo la responsabilità al gestore del modello e non a chi scrive il prompt. La sentenza non è definitiva e non vincola i giudici italiani.
Per un'impresa la lezione è operativa: chi pubblica e sfrutta commercialmente un contenuto ne risponde verso i titolari dei diritti, a prescindere da come è stato prodotto. I controlli minimi prima della pubblicazione:
- ricerca di somiglianze su testi lunghi (strumenti antiplagio) e immagini (ricerca inversa);
- niente prompt "alla maniera di" un autore, un personaggio o un marchio riconoscibile per contenuti destinati all'esterno;
- verifica dei termini del fornitore: chi è titolare dell'output, quali usi commerciali sono ammessi, se esistono garanzie o manleve sul copyright e a quali condizioni.
I vostri contenuti come dati di addestramento
C'è poi il lato opposto: i testi e le immagini del vostro sito possono finire nei dataset di addestramento. La regola italiana, che recepisce la direttiva UE 2019/790:
- l'art. 70-ter della legge sul diritto d'autore consente l'estrazione di testo e dati (text and data mining) agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica;
- l'art. 70-quater la consente a chiunque, su contenuti a cui ha legittimo accesso, se l'utilizzo non è stato espressamente riservato dal titolare: è l'opt-out;
- il nuovo art. 70-septies (introdotto dalla Legge 132/2025) chiarisce che queste regole valgono anche per l'estrazione fatta con modelli e sistemi di IA, generativa compresa;
- l'art. 26 della stessa legge ha aggiunto all'art. 171 la lettera a-ter: è reato riprodurre o estrarre testo o dati da opere disponibili in rete o in banche dati in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di IA.
Sul fronte dei fornitori, il Regolamento UE 2024/1689 (art. 53) obbliga dal 2 agosto 2025 chi fornisce modelli di IA per finalità generali ad adottare una policy per rispettare il diritto d'autore e le riserve di diritti espresse ai sensi della direttiva. Il Codice di buone pratiche pubblicato dalla Commissione il 10 luglio 2025 impegna i firmatari a usare crawler che rispettano il robots.txt.
Se non volete che i vostri contenuti alimentino i modelli, quindi, servono una clausola di riserva nelle condizioni d'uso del sito e regole robots.txt per i crawler di addestramento. Attenzione all'altro verso: se siete voi a fare scraping per costruire un vostro sistema, dovete rispettare le riserve altrui.
La checklist per la PMI
- Policy interna: inserite le regole su diritto d'autore e output nella policy aziendale sull'uso dell'IA (chi può usare cosa, per quali contenuti esterni).
- Traccia del contributo umano: per i contenuti di valore conservate bozze, versioni e scelte di progetto; sono la prova del lavoro intellettuale dell'autore.
- Contratti con agenzie e freelance: chiedete di dichiarare l'uso dell'IA, di garantire la titolarità dei diritti ceduti e di manlevarvi per violazioni.
- Controllo pre-pubblicazione su somiglianze e termini del fornitore.
- Opt-out sul sito, se è una scelta aziendale: clausola + robots.txt.
- Trasparenza: coordinate tutto con gli obblighi dell'art. 50 dell'AI Act sui contenuti generati e sui deepfake.
Da dove partire
Il primo passo è sapere dove l'IA produce contenuti in azienda e con quali strumenti e contratti. Un gap assessment indipendente mette in fila policy, termini dei fornitori e accordi con chi crea per voi, e indica dove il rischio è reale e dove no.